Profilo della città di Barcellona
Simbolo Movimento Città Aperta
 

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Codice Etico dei candidati e degli eletti del Movimento Città Aperta


Titolo I
Campo di applicazione


Art. 1
Istituzione

E’ istituito il Codice Etico dei candidati e degli eletti del centrosinistra, il cui contenuto, approvato dai Segretari politici dei partiti e dai rappresentanti delle associazioni e dei movimenti che si riconoscono ne L’Unione, e socializzato con i cittadini vicini al centrosinistra, si sviluppa nei seguenti articoli.


Art. 2
Oggetto del Codice

L’oggetto di questo Codice consiste nello specificare norme di comportamento e di gestione della cosa pubblica che i candidati e gli eletti del centrosinistra si impegnano ad osservare nello svolgimento delle loro funzioni, e nell’informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dai candidati e dagli eletti.


Art. 3
Definizioni

Ai fini e agli effetti delle disposizioni del presente Codice si intende per:

    a) «candidato»: qualsiasi soggetto che, possedendone i requisiti, partecipi ad una competizione elettorale primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte di organo eletto dal corpo elettorale);
    b) «eletto»: qualsiasi soggetto che eserciti un mandato conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte di organo eletto dal corpo elettorale);
    c) «funzioni»: il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l’insieme delle funzioni esercitate dall’eletto in virtù di tale mandato.


Titolo II
Principi generali


Art. 4
Primato della legge e dell’interesse generale

L'eletto siede in virtù della legge e deve in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell’esercizio delle sue funzioni l’eletto persegue l’interesse generale e non il proprio interesse personale diretto o indiretto, essendo responsabile nei confronti della popolazione locale nel suo complesso compresi gli elettori che non lo hanno votato.


Art. 5
Esercizio delle funzioni

L’eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente ed eticamente corretto delle proprie funzioni. Nell’esercizio delle funzioni l’eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico. Si oppone inoltre alla violazione dei principi sanciti nel presente Codice, da parte di ogni altro incaricato politico o dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.


Art. 6
Accesso alla funzione

Non può candidarsi a ricoprire il ruolo di eletto chi sia anche solo indagato per reati di mafia o abbia comprovate frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata, mafiosa e non, ovvero sia stato rinviato a giudizio o condannato, pure in via non definitiva, per reati dolosi gravi (quali, a titolo meramente esemplificativo: reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio, favoreggiamento anche semplice verso organizzazioni criminali, omicidio, furto, rapina, estorsione ed usura).


Art. 7
Campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso. Egli si astiene dall’ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento. Il candidato, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o le minacce, con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi,con lo sperpero di denaro pubblico. Il candidato si impegna altresì a condurre una campagna elettorale rispettosa delle istanze di tutti i partiti de L’Unione e soprattutto dei valori comuni all’intera coalizione. I sottoscrittori del presente Codice intendono così recuperare la centralità della proposta politica e del contatto con i cittadini che vede il momento più importante nella campagna elettorale.


Art. 8
Clientelismo

L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni, di utilizzare le prerogative legate alla sua carica e le sue competenze discrezionali nell’interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.


Art. 9
Trasformismo

I sottoscrittori del presente Codice si impegnano ad opporsi alla eventuale “colonizzazione” dei partiti, movimenti o associazioni che rappresentano, da parte di ex esponenti del centrodestra accostatisi a L'Unione, con ogni mezzo politico a loro disposizione (fra cui il coinvolgimento degli organi superiori del proprio partito). Si impegnano a rifiutare il trasformismo soprattutto davanti al corpo elettorale del centrosinistra che ha dimostrato più di una volta di rifiutare queste dinamiche.


Art. 10
Conflitto di interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del Consiglio Comunale, l’eletto si impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L’eletto si astiene dal prendere parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.


Art. 11
Cessazione di funzioni

L’eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale o professionale futuro, dopo la cessazione del suo mandato:

    a) in seno ad entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l’esercizio delle sue funzioni;
    b) in seno ad entità pubbliche o private che sono state create durante l’esercizio delle sue funzioni in virtù di esse.


Art. 12
Rispetto del mandato

Ciascun candidato nelle liste de L’Unione deve firmare il presente Codice, il programma condiviso della coalizione ed una dichiarazione che attesti la sua fedeltà al mandato conferitogli dagli elettori (in caso di elezione). Nel caso in cui, nel corso della legislatura, l’eletto non si senta più vicino politicamente ai valori ed agli ideali della coalizione con la quale è stato eletto, o alle norme etiche introdotte dal presente Codice, si impegna a dimettersi. Il rispetto dei vincoli del mandato va di pari passo con quello delle norme etiche.


Titolo III
Mezzi di controllo


Art. 13
Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell’ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l’ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole. Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l’origine e l’importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l’importo delle sue spese. In mancanza di regolamentazione comunica questi dati su semplice richiesta.


Art. 14
Dichiarazione di interessi

L’eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblici o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l’evoluzione della sua situazione patrimoniale. In mancanza di regolamentazione vigente comunica questi dati su semplice richiesta.


Art. 15
Pubblicità di incarichi e partecipazioni

L'eletto si impegna a rendere pubblici il possesso di titoli o quote azionarie o incarichi a vario titolo ricoperti presso società di capitali pubbliche o private, cooperative, consorzi di gestione, fondazioni e associazioni che ricevono finanziamenti pubblici dal Comune o che operano per conto di esso.


Titolo IV
Gestione dell'amministrazione


Art. 16
Incompatibilità con cariche amministrative

L'eletto, salvo ove espressamente richiesto dalla legge, è incompatibile con le cariche di presidente o amministratore di società, consorzi di gestione, cooperative, fondazioni o associazioni che operino per conto del Comune.


Art. 17
Razionalizzazione della pubblica amministrazione

I sottoscrittori del presente Codice, qualora eletti, si impegnano:

    a) a promuovere attivamente una riorganizzazione e razionalizzazione delle società partecipate locali, al fine di puntare a ridurre i costi del funzionamento dei Consigli di Amministrazione, alla riduzione del numero delle società stesse, dei loro rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e degli stipendi percepiti nel rispetto del giusto ed equilibrato riconoscimento per le responsabilità che tali incarichi comportano;
    b) a promuovere attivamente una valutazione delle competenze tecniche e manageriali delle figure da indicare nei Consigli di Amministrazione, che sia compatibile con i requisiti dello specifico settore di attività della società partecipata locale;
    c) a verificare che i Consiglieri di Amministrazione delle diverse società partecipate non abbiano ruoli di rappresentanza nel Comune, che non siano presenti in più di un Consiglio di Amministrazione e che non abbiano incarichi o partecipazioni in altre attività o concorrenti;
    d) a promuovere attivamente una selezione dei consulenti esterni in base alle loro effettive capacità nei settori di loro competenza, impegnandosi a considerare la consulenza come mezzo da utilizzare per risolvere problemi che richiedano la collaborazione di stimati professionisti e non come prebenda da elargire (magari a chi non ha competenze nello specifico settore) senza alcun tornaconto per il bene della città.


Titolo V
Meccanismi di garanzia


Art. 18
Collegio dei Garanti

Con l’entrata in vigore del presente Codice viene istituzionalizzato anche il Collegio dei Garanti che ha competenza a giudicare sulle violazioni del Codice da parte di candidati ed eletti nelle liste del centrosinistra, denunciate da cittadini, associazioni, movimenti, partiti, eletti del centrosinistra. Il Collegio dei Garanti accerta dunque l’avvenuta sottoscrizione del presente Codice da parte di candidati ed eletti locali.


Art. 19
Nomina del Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da cinque membri nominati dai Segretari dei partiti e dai rappresentanti delle associazioni e dei movimenti che si riconoscono ne L’Unione locale e che abbiano sottoscritto il presente Codice. Alla sostituzione dei membri che sono venuti a mancare per impedimento, dimissioni, o per altre cause, si provvede entro quindici giorni dal momento in cui si sono verificate le vacanze.


Art. 20
Durata in carica

Il Collegio dei Garanti dura in carica due anni ed il mandato dei singoli componenti è rinnovabile.


Art. 21
Requisiti

I Garanti debbono possedere requisiti di estrema probità, devono essere indipendenti da qualsiasi condizionamento ed esercitare le proprie funzioni in assoluta autonomia. Non possono essere eletti Garanti soggetti che esercitano funzioni di dirigenza o controllo in Enti Pubblici, partiti o movimenti politici.


Art. 22
Accertamento delle violazioni

In seguito alla segnalazione di una violazione, la quale deve avvenire per iscritto a pena di inammissibilità, il Collegio dei Garanti, previa audizione del candidato o dell'eletto oggetto della segnalazione, ed operati tutti i necessari accertamenti, esprime parere scritto e motivato, votato a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, ad insindacabile giudizio del Collegio dei Garanti, sussistano motivazioni per contestare la violazione, il suddetto parere è comunicato al candidato o all'eletto e al soggetto collettivo di appartenenza (partito, movimento, associazione).


Art. 23
Sanzioni

Il candidato o l'eletto cui venga contestata la violazione delle norme del presente Codice deve rinunciare alla propria candidatura o rassegnare le proprie dimissioni dai mandati elettorali conferitigli. L’eventuale soggetto collettivo cui il candidato o l’eletto fanno riferimento dovrà, una volta ricevuta copia del parere scritto emesso dal Collegio dei Garanti, avviare immediata procedura di sospensione o, nei casi più gravi, di espulsione nei confronti dell'interessato.


Titolo V
Rapporti con i cittadini


Art. 24
Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti comunali, i mass media

Il candidato e l’eletto incoraggiano qualsiasi mezzo volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui assumono la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.


Art. 25
Ambito di applicazione

Le norme dettate dal presente Codice assumono carattere politico vincolante per gli i candidati, gli eletti, i partiti e i movimenti politici che ne formalizzano l’accettazione.


 
Antonio Dario Mamì (c) 2006